martedì 8 settembre 2009

Tanto per sapere di che morte si deve morire...



Lo Stage (o Tirocinio formativo)

Lo stage è il primo passo per l'ingresso nel mondo del lavoro.
Si rivolge a coloro che hanno adempiuto l'obbligo scolastico ma anche agli individui in cerca di occupazione che vogliano rientrare nel mondo del lavoro e a cittadini di stati membri della Comunità europea o extra comunitari, fatto salvo il principio di reciprocità.
L'art.18 della legge 196/97, nota come Legge Treu, disciplina il tirocinio formativo.
Per i giovani, il tirocinio è un ottimo strumento per acquisire un'esperienza professionale pratica, per le imprese c'è il vantaggio economico, in quanto non sono tenute a corrispondere una retribuzione, ed inoltre possono acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una futura assunzione.
Il rischio del tirocinio formativo è che diventi per le aziende un mezzo per acquisire personale a costo zero al quale affidare le mansioni meno qualificanti, venendo meno all'obiettivo di formazione.
Proprio per questo si è inserita la figura del tutore e del responsabile aziendale.
Rispetto ad altri paesi europei, in cui è considerato un passo fondamentale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'Italia non ha ancora pienamente sfruttato le potenzialità di questo istituto.
Attuazione
E' necessaria una convenzione tra l'ente promotore del tirocinio ed il datore di lavoro (soggetto ospitante) corredata da un progetto del tirocinio preparato dal datore di lavoro.
Enti promotori e soggetti ospitanti
Possono promuovere tirocini formativi i seguenti soggetti:
• Università
- Provveditorati agli studi
- Scuole statali, scuole private parificate
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili
- Agenzie regionali per l'impiego
- Direzioni provinciali del lavoro
- Istituzioni formative private, senza fini di lucro
Soggetti ospitanti possono essere tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero dei tirocinanti in relazione al numero di occupati a tempo indeterminato, e cioè per aziende fino a 5 dipendenti 1 stagista, da 6 a 19 dipendenti 2 stagisti e per aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.
I soggetti promotori hanno l'onere di assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, e su di loro ricade la responsabilità di elaborare il progetto formativo e di orientamento contenente le modalità di attuazione dello stage.
I datori di lavoro che ospitano i tirocinanti devono invece favorire l'esperienza dello stagista nell'ambiente di lavoro.
Dovrebbero anche garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Per le aziende che impiegano giovani provenienti da regioni meridionali è possibile ottenere il rimborso totale o parziale degli oneri finanziari sostenuti per coprire le spese di vitto e alloggio del tirocinante.
Retribuzione
Lo stagista non ha diritto ad una retribuzione perché il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, di conseguenza il soggetto ospitante non è tenuto a pagare nulla al tirocinante, ma può erogargli un compenso quale rimborso spese per gli oneri sostenuti. Il rimborso è assoggettato alla ritenuta d'acconto ai fini Irpef del 20%.
Durata
La durata massima è di 4 mesi per gli studenti della scuola secondaria superiore, di 6 mesi per gli allievi degli istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post laurea e i disoccupati/inoccupati, di 12 mesi per gli studenti universitari e per i soggetti svantaggiati e di 24 mesi per i portatori di handicap.

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